Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42  Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamita’ naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a. i provvedimenti adottati,  con  la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga,
nonche’   l’indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o giurisdizionali intervenuti;
b.i termini temporali eventualmente fissati  per  l’esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c.il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall’amministrazione.